Sempre più frequente da parte delle aziende la pratica di esternalizzare intere fasi del processo logistico. Innegabili i vantaggi sul costo del lavoro e le agevolazioni legate ai regimi normativi, ma attenzione ai rischi che comporta la non genuinità dell’appalto.
Prima di addentrarci nell’argomento, è opportuno capire quali sono gli elementi imprescindibili che fanno sì che un appalto possa considerarsi regolare; partiamo dalla definizione stessa di appalto, come enunciata dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 276/03:
COME SI DEFINISCE UN CONTRATTO DI APPALTO
“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa".
A prescindere dalla distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro, vediamo più nel dettaglio quanto espresso proprio dal citato articolo 1655 del codice civile:
“L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, nei confronti della controparte (appaltante o committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con una gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” (art.1655 C.C.).
QUALI SONO I PRESUPPOSTI DI UN CONTRATTO DI APPALTO GENUINO
Si presuppone quindi che:
- l’organizzazione dei mezzi spetta all’appaltatore, a cui viene affidata in parte o totalmente la gestione del servizio logistico del magazzino dell’azienda committente;
- il rischio d’impresa è in capo all’appaltatore;
- l’appaltatore NON DEVE LIMITARSI ad allocare DEL PERSONALE, MA DEVE GESTIRE IN AUTONOMIA IL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO.
A questo punto, quali sono gli elementi che non possiamo trascurare per avere garanzia della genuinità dell’appalto? Iniziamo con l’approfondire un aspetto fondamentale.
COSA SIGNIFICA CHE L’APPALTATORE SI ASSUME IL RISCHIO D’IMPRESA ?
Premesso che, in caso di appalto genuino, il committente è tenuto a versare all’appaltatore il corrispettivo pattuito solo ad avvenuto conseguimento del risultato originariamente concordato, ne consegue che l’appaltatore ha interesse a consegnare il lavoro/ effettuare il servizio in maniera impeccabile, assumendosi quindi la responsabilità del raggiungimento del risultato concordato.
Ma il fatto che il corrispettivo dell’appalto sia subordinato al risultato produttivo del servizio, comporta anche che, nell’impossibilità di stabilire a priori i costi connessi all’esecuzione del contratto d’appalto, l’appaltatore potrà incorrere in una perdita in caso di costi superiori all’importo concordato.
Stessa conseguenza si verifica se il servizio non è congruo, se si riscontrano danni che provengano da forza maggiore o che più particolarmente possono essere imputabili all’appaltatore o per cattiva organizzazione o per non felice scelta dei suoi collaboratori ed operai: anche in questi casi è l’appaltatore stesso a doversene assumere la responsabilità. Dovrà quindi eliminare, a sue spese, in corso d'opera o alla fine, le eventuali imperfezioni: il tutto ricadrà a suo carico purché si sia sempre entro i limiti del rischio dell'organizzazione.
Riguardo al rischio d’impresa, con la Circolare n. 5 del 2011, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha individuato alcun indici (non esaustivi, ma a titolo esemplificativo) che possono essere considerati rivelatori della sussistenza del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore, che consistono nel fatto che lo stesso:
- Ha già in essere un’attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
- Svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
- Opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.
L’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore comunque non può essere dedotta solo dal fatto che quest’ultimo è dotato di una vera e propria organizzazione d’impresa: siamo infatti all’interno del perimetro vietato dell’interposizione illecita anche se, pur avendo tutti i presupposti per organizzare il lavoro, l’appaltatore si limita, in concreto, a fornire solo la manodopera, non assumendo alcun rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto, correlando quindi il corrispettivo dell’appalto al solo costo dei lavoratori in esso impiegati.