Guida all’esternalizzazione dei servizi

Esternalizzazione di servizi: relazione tra committente e appaltatore

C’è una sottile linea di confine tra somministrazione illecita di manodopera e appalto di servizi genuino. Ecco quali sono gli errori più frequenti nella gestione del rapporto con le maestranze dell’appaltatore.

 

Nell’articolo "Come evitare i rischi di un appalto irregolare: i presupposti", analizzati i presupposti per un appalto genuino, è stato affrontato il tema del rischio d’impresa in capo all’appaltatore; oggi approfondiamo la tematica della relazione intercorrente tra committente e appaltatore.

Per garantire la genuinità dell’appalto, che tipo di rapporto deve sussistere tra l’azienda committente e l’appaltatore?

Appurato che l’appaltatore deve avere un’adeguata organizzazione di tipo imprenditoriale, nel cui oggetto sociale deve rientrare l’attività lavorativa dedotta in contratto, egli stesso deve procurarsi il personale adatto per raggiungere il risultato richiesto: deve occuparsi in autonomia di valutare quanto personale impiegare e di decidere come verrà gestito, all’azienda committente deve interessare solo il risultato finale, le modalità con cui verrà raggiunto non sono sue responsabilità. Ciò che viene richiesto all’appaltatore è di avere un responsabile che si occupi di tenere i rapporti con l’azienda, la quale si rivolgerà solo ed esclusivamente a lui e non ai singoli lavoratori. Infatti è preferibile che i dipendenti dell’azienda committente non abbiano rapporti con i lavoratori dell’appaltatore per evitare l’irregolarità dell’appalto e un’intermediazione illecita di manodopera, cioè che il fornitore selezionato, anziché essere autonomo nello svolgimento del servizio logistico, FORNISCA ESCLUSIVAMENTE DEL PERSONALE, violando la legge. Nello specifico, l’organizzazione dei turni, delle ferie e di qualunque altro aspetto che riguarda l’erogazione del servizio appaltato è compito dell’appaltatore: in altri termini l’appaltatore ha potere organizzativo (definizione di organico, orari, turnazioni, ecc.), potere direttivo e potere disciplinare, cosa che implica l’esclusione dell’intromissione del committente nell’esecuzione dell’appalto.

Si avrà quindi un appalto illecito se si riscontrano questi indici:

  • c’è similitudine di orario tra i dipendenti dell’appaltatore e quelli dell’appaltante;
  • il pagamento delle retribuzioni è effettuato dal committente;
  • i preposti dell’appaltante controllano direttamente i dipendenti;
  • la richiesta delle ferie e dei permessi è presentata all’appaltante che decide se concederli;
  • la scelta del numero di persone da impiegare nell’appalto è rimessa solo al committente;
  • il controllo degli adempimenti dell’appaltatore è fatto dal committente.

Il personale impiegato nell’appalto non deve essere stabilmente inserito nell’organigramma aziendale del committente, e deve svolgere mansioni diverse dai dipendenti del committente, effettuando esclusivamente l’attività a “monte” o a “valle” del processo produttivo; tale attività non deve rientrare esclusivamente nelle finalità sociali e aziendali del committente.

Ci deve, poi, essere una distinzione netta ed effettiva tra i lavoratori dell’appaltatore e quelli dell’appaltante, tale da evitare rischi di commistione e di interferenza delle attività svolte. Questo comporta che, in caso di condivisione del magazzino, deve esserci, anche visivamente, una netta distinzione delle aree in cui operano i lavoratori dell’appaltatore, che devono essere sempre dotati di regolare tesserino di riconoscimento, e quelle riservate ai dipendenti aziendali.

Inoltre, in riferimento alla tipologia delle prestazioni richieste all’appaltatore, elemento necessario è la contingenza dell’opera o del servizio, che deve quindi esaurirsi in un tempo determinato.

Per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti per svolgere il lavoro, chi li procura?

In linea di massima, è fondamentale che l’appaltatore lavori con mezzi propri e non dell’azienda committente, fornendo carrelli ed attrezzature, con la sola eccezione di eventuali macchine fisse, imbullonate al pavimento degli stabilimenti e facenti parte della struttura degli stessi. Prima di redigere un contratto quindi, sarebbe sempre meglio controllare, ad esempio, che al suo interno non ci siano clausole come il comodato d’uso di utilizzo dei carrelli aziendali da parte del personale esterno.

Anche l’eventuale timbratura di cartellini (badge) deve avvenire su macchinari di esclusiva titolarità dell’appaltatore, nonché gli abiti da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere forniti dall’appaltatore.

Comunque, se il conferimento di strumenti e di capitali da parte del committente è minimo, tale da non annullare l’apporto organizzativo dell’appaltatore, questo non va ad inficiare sulla genuinità dell’appalto.

Per i «contratti di appalto concernenti lavori specialistici» (si pensi al settore del terziario avanzato), la speciale rilevanza delle competenze dei lavoratori impiegati (il know how) bilancia la mancanza di attrezzature e di beni strumentali di proprietà dell’appaltatore. Non ci sarà interposizione di manodopera (e quindi illegittimità dell’appalto) neanche se il committente fornisce le materie prime a garanzia della qualità del prodotto da realizzare o perché devono essere trasformate dall’appaltatore. In questi casi, l’organizzazione dei mezzi può manifestarsi nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori.

a cura di Antonella Veltri – Aurelio Latella Advisory

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