Guida all’esternalizzazione dei servizi

La responsabilità solidale del committente nell'appalto di servizi

In questa sezione proseguiamo la nostra analisi sulla tematica dell’appalto e sulle discriminanti che ne determinano la regolarità, addentrandoci nello specifico negli aspetti che riguardano i carichi di responsabilità che gravano sugli attori coinvolti nell’esecuzione del servizio.

 

Nell’articolo precedente è stato affrontata la questione della relazione intercorrente tra committente e appaltatore, ed è stato sottolineato come, per garantire la regolarità dell’appalto, sia opportuno mantenere una netta distanza tra i due soggetti nella gestione del servizio oggetto di appalto.

Al contrario, l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/03 sancisce che ci sono determinati obblighi che legano ed impegnano entrambe le figure: si tratta della questione della responsabilità solidale.

Vediamo nello specifico la normativa relativa agli appalti di servizi, che è stata oggetto di ripetute modifiche che hanno riguardato principalmente la posizione soggettiva del committente e quindi il suo coinvolgimento, in qualità di garante, nel rispetto degli obblighi gravanti sull’appaltatore e sull’eventuale subappaltatore.

Cosa significa dover tenere conto della responsabilità solidale del committente?

L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/03 recita:

“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro  è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

A conferma di quanto sopra, l’articolo 1676 del codice civile (risalente al 1942 e mai abrogato) stabilisce che i dipendenti dell’appaltatore non pagati possono agire direttamente contro il committente per ottenere il dovuto. 

Riassumendo, la responsabilità solidale del committente si applica quindi a:

  • i trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR, come aggiunto dall’art. 21 del Decreto semplificazioni- D.L. n. 5/2012);
  • i contributi previdenziali
  • i premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo.

Inoltre è importantissimo sottolineare che, in quanto committente, si risponde in solido sia con l’appaltatore sia con gli eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il committente non abbia mai avuto rapporti diretti con loro.

La norma in commento stabilisce, inoltre, i limiti della propria applicazione temporale. Quindi:

– i debiti contributivi e retributivi dell’appaltatore o del subappaltatore devono essere sorti nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;

– la durata della responsabilità solidale è di due anni dalla cessazione dell’appalto ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del contratto di appalto.

E’ fondamentale sottolineare però  che, a seguito di varie modifiche, l’ultima della legge Fornero, la versione attuale della norma ammette la deroga alla responsabilità solidale del committente da parte della contrattazione nazionale e, sul piano processuale, stabilisce che  i lavoratori che vogliono agire in giudizio devono chiamare in causa sia il proprio datore di lavoro (appaltatore) sia il committente, il quale può eccepire la preventiva escussione del debitore principale; questo significa che il dipendente dell’appaltatore, dopo aver vinto la causa e ottenuto una sentenza di condanna, potrà pretendere il saldo di quanto gli spetta dal committente solo dopo aver tentato di recuperare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro e dopo aver dimostrato che quest’ultimo non ha i mezzi per farlo; discorso analogo per enti previdenziali e assicurativi.

Sulla questione della responsabilità solidale, l’articolo 9, comma 1° del D.L. 76/2013 ha esteso espressamente l’applicazione della disciplina posta dall’art. 29, comma 2°, D.Lgs. 276/2003, precisando che tale regime si estende a tutti i lavoratori impiegati in un determinato appalto, annoverando quindi, tra i soggetti tutelati dalla responsabilità solidale, non solo i dipendenti dell’appaltatore, ma anche altri soggetti autonomi che intervengono nell’appalto stesso.

Alle previsioni contenute nelle disposizioni di legge sopra menzionate, l’art. 26, comma 4° del D.Lgs. 81/2008 aggiunge un’ulteriore profilo di responsabilità solidale: quello relativo al risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte che non risulti già oggetto di indennizzo ad opera degli istituti assicurativi obbligatori per legge. In sostanza, per il risarcimento del c.d. “danno differenziale”, il committente è responsabile in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore.

Ai fini di scongiurare e rendere meno concreto il rischio di incorrere nella responsabilità solidale sopra descritta, il committente dovrebbe munirsi della documentazione necessaria a tutelarsi circa il pagamento da parte dell’appaltatore e del subappaltatore ai rispettivi lavoratori sia della retribuzione che dei contributi previdenziali. 

a cura di Antonella Veltri – Aurelio Latella Advisory

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